Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comunita', a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la revoca del riconoscimento.