DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 93/1948 - Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate.

Liquidazione delle pensioni e degli assegni di guerra ai partigiani combattenti appartenenti alle Forze armate.

Numero 93 Anno 1948 GU 05.03.1948 Codice 048U0093

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;93

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Le pensioni e gli assegni di guerra spettanti ai partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislative 16 settembre 1946, n. 372, sono liquidati, in via definitiva, sulla base del grado che essi rivestivano nelle Forze armate all'8 settembre 1943, ancorche' non fossero in servizio a tale data, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.


Art. 2

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.