Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato - Parte A, Allegato I, del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all'autorita' competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.