DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)

Numero 142 Anno 2009 GU 14.10.2009 Codice 009G0151

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:23:36

Art. 1

#

Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento».


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.


Art. 2

#

Comma 1

Autorita' competente

Comma 2

Le Autorita' competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e le Aziende unita' sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.


Art. 3

#

Comma 1

Violazioni relative alla registrazione

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non effettua la notifica all'autorita' competente ai fini della registrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non fornisce all'autorita' competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.


Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorita' competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.


Art. 4

#

Comma 1

Violazioni relative al riconoscimento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che esercita una o piu' attivita' di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica all'autorita' competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attivita', di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attivita' anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.


Art. 5

#

Comma 1

Violazioni relative ad obblighi specifici

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato - Parte A, Allegato I, del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all'autorita' competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.


Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.


Art. 6

#

Comma 1

Violazioni relative alle importazioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.


Art. 7

#

Comma 1

Sanzioni accessorie

Comma 2

Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.


La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non puo' comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.


In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocate.


Art. 8

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 9

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.


Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonche' le eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione.