DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (2

Numero 19 Anno 2021 GU 26.02.2021 Codice 21G00021

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.


Il Servizio fitosanitario nazionale e' l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.


La protezione delle piante, in relazione alle attivita' per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' di protezione delle piante


Sono attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.


La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.


La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.


La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonche' la relativa attivita' di informazione alla popolazione.


Comma 2

Capo II - Organizzazione del servizio fitosanitario nazionale

Art. 4

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Comma 1

Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e gia' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' l'autorita' competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.


Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, gia' istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, e' l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.


Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.


Art. 5

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Comma 1

Servizio fitosanitario centrale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.


Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e' individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e' comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.


Art. 6

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Comma 1

Servizi fitosanitari regionali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorita' deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attivita' di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.


I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attivita' di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.


In virtu' dell'autonoma potesta' organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.


Art. 7

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Comma 1

Comitato fitosanitario nazionale

Comma 2

Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che e' composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonche' dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato.


Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attivita' di segreteria, due funzionari dell'Unita' del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).


All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.


Art. 8

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Comma 1

Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante

Comma 2

Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) e' l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attivita' di protezione delle piante.


Art. 9

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Comma 1

Segretariato per le emergenze fitosanitarie

Comma 2

Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unita' territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.


Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.


Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.


Art. 10

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Comma 1

Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie


Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie che da' attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.


L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.


Ai componenti delle Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.


Art. 11

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Comma 1

Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.


Art. 12

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Comma 1

Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.


Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.


Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.


Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.


Comma 3

Capo III - Laboratori

Art. 13

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Comma 1

Laboratori nazionali di riferimento

Comma 2

In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o piu' laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625.
Puo' essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.


I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.


L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento e' reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.


La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento e' revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attivita' di cui al comma 5.


Art. 14

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Comma 1

Laboratori ufficiali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.


La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualita' di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.


I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori gia' designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.


I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purche' soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.


Art. 15

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Comma 1

Laboratori per autocontrollo

Comma 2

Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalita' di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.


Art. 16

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Comma 1

Rete nazionale dei laboratori

Comma 2

I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonche' della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.


I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonche' l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.


I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attivita' di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.


Comma 3

Capo IV - Personale del servizio fitosanitario nazionale

Art. 17

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Comma 1

Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale e' iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.


Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.


Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, e' individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attivita' di protezione delle piante.


Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.


Art. 18

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Comma 1

Ispettore fitosanitario

Comma 2

Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.


Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati.


Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.


Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.


Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.


Art. 19

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Comma 1

Agente fitosanitario

Comma 2

Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.


Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati.


Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.


Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.


Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.


Art. 20

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Comma 1

Assistente fitosanitario

Comma 2

Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.


Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.


Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.


Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.


Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.


Art. 21

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Comma 1

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

Comma 2

Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.


Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.


Art. 22

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Comma 1

Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.


I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilita', le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.


Art. 23

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Comma 1

Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.


La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalita' di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.


L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti localita' del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.


Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.


Alle necessita' organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.


Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.


Art. 24

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Comma 1

Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale

Comma 2

Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.


Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonche' le relative firme autentiche.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinche' il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.


I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.


I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonche' quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attivita' di protezione delle piante o in caso di cessata attivita'.


Art. 25

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Comma 1

Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identita' funzionale e dotazioni del personale


Al personale del Servizio fitosanitario nazionale e' rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.


L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, e' riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalita' istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonche' al loro impiego.


Comma 2

Capo V - Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale

Art. 26

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Comma 1

Piani di emergenza

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalita' di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilita', sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonche' sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.


Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.


Il Piano di emergenza di cui al comma 1 puo' interessare piu' organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.


Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.


Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalita' di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.


Art. 27

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Comma 1

Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.


Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.


I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformita' agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.


Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.


Per specifici organismi nocivi le attivita' di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.


Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attivita' di indagine effettuate nell'annualita' precedente.


Il Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.


Ai fini delle attivita' di protezione delle piante, le universita', le societa' scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalita' definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facolta' previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.


Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attivita' di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.


Comma 3

Capo VI - Emergenze fitosanitarie

Art. 28

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Comma 1

Ritrovamento di organismi nocivi

Comma 2

E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalita' di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonche' qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.


L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.


Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.


In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.


Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprieta'.


Art. 29

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Comma 1

Notifica di ritrovamento di organismi nocivi

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.


Art. 30

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Comma 1

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

Comma 2

A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.


A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalita' con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.


Art. 31

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Comma 1

Emergenze fitosanitarie

Comma 2

A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza puo' essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilita' che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.


Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.


Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.


Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.


Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonche' la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.


Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea.


Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unita' territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.


Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il Pest Risk Analysis semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.


L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un Pest Risk Analysis per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.


Art. 32

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Comma 1

Interventi di protezione delle piante

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.


Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali e' confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.


L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresi' determinando i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.


Art. 33

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Comma 1

Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

Comma 2

Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, puo' essere disposta, caso per caso, dall'autorita' fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.


Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, e' effettuata secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicita', gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.


Comma 3

Capo VII - Registro ufficiale degli operatori professionali

Art. 34

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Comma 1

Registro ufficiale degli operatori professionali

Comma 2

Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, e' istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.


I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52.


Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, puo' decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attivita' relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.


Art. 35

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Comma 1

Registrazione al RUOP

Comma 2

L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attivita' in relazione a piante e prodotti delle piante.


Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalita' e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.


Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51.


Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.


Art. 36

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Comma 1

Revoca della registrazione al RUOP

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.


Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga piu' le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.


Comma 3

Capo VIII - Passaporto delle piante

Art. 37

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Comma 1

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.


Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformita' all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


L'operatore professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.


Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, e' definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.


Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.


Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.


Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non e' richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.


Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalita' e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.


Art. 38

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Comma 1

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

Comma 2

L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante puo' predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo.


I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.


Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia piu' conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attivita' formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.


Art. 39

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Comma 1

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalita' e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.


I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove e' ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attivita' di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che dara' accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attivita' effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.


Qualora gli esiti delle attivita' effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.


Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.


Art. 40

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Comma 1

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

Comma 2

L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unita' di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.


Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unita' di vendita.


Art. 41

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Comma 1

Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

Comma 2

Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno e' delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031.


Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.


Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34.


L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.


La delega di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse.


Comma 3

Capo IX - Controlli ufficiali

Art. 42

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Comma 1

Controlli ufficiali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonche' su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.


I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.


Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.


Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.


Art. 43

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Comma 1

Delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali


Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o piu' organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.


Art. 44

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Comma 1

Controperizia

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.


Art. 45

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Comma 1

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Comma 2

Al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identita' e fisici, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.


Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformita' agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.


I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorita' competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformita' agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.


I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonche' controlli di identita' e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui e' presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformita'.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 46

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Comma 1

Posti di controllo frontalieri

Comma 2

I punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.


L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.


Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attivita', per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali e' stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attivita' possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato.
Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, puo' essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformita' all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.


Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonche' adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.


La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.


Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.


Art. 47

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Comma 1

Piano di controllo fitosanitario nazionale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.


I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.


Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.


Art. 48

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Comma 1

Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.


I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.


I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.


Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.


Comma 3

Capo X - Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

Art. 49

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Comma 1

Autorizzazione temporanea

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.


L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacita' della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.


Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.


Art. 50

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Comma 1

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

Comma 2

Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.


Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonche' temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.


Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.


Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.


Comma 3

Capo XI - Sistema informativo fitosanitario

Art. 51

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Comma 1

Sistema Informativo per la protezione delle piante

Comma 2

E' istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorita' e operatori, nonche' alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.


Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.


Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante, nonche' alla loro modifica.


Art. 52

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Comma 1

Sezione controlli ufficiali

Comma 2

La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonche' ai controlli ufficiali.


La sezione controlli ufficiali del SIPP e' strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.


Art. 53

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Comma 1

Sezione sito web

Comma 2

Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito web del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonche' ai controlli ufficiali.


Art. 54

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Comma 1

Attivita' di comunicazione per la protezione delle piante


Le attivita' di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosita' degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.


Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attivita' di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.


Nel quadro delle attivita' di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' attivare specifici programmi di attivita' volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.


Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.


Comma 2

Capo XII - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 55

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.


A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.


A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.


A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.


All'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.


A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.


A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.


All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.


A chiunque in qualita' di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.


A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.


Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.


Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.


A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


All'operatore professionale che esercita le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


All'operatore professionale e all'operatore autorizzato che viola l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilita' previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell'Unione ovvero le introduce o sposta all'interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.


A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.


A chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.


A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.


A chiunque viene a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un'unita' di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unita' di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.


A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.


A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.


A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attivita' o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.


A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.


Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.


Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attivita' di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.


Art. 56

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Comma 1

Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

Comma 2

Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III.


Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonche' stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.


I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta.


Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.


Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attivita' di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.


Art. 57

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Comma 1

Fondo per la protezione delle piante

Comma 2

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3. Le modalita' di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonche' le relative attivita' di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attivita' che sono sviluppate nel suo ambito e' data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 3

Capo XIII - Norme transitorie e finali

Art. 58

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Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.


Art. 59

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.


La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».


Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento gia' comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.


Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.


Art. 60

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Comma 1

Abrogazioni