DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione. (16G00022)

Numero 16 Anno 2016 GU 10.02.2016 Codice 16G00022

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-13;16

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:23:41

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.


Il presente decreto disciplina, altresi', ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).


Art. 2

#

Comma 1

Territorio di applicazione

Comma 2

Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/1999.


Art. 3

#

Comma 1

Trasferimento di funzioni amministrative

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione e' trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.


Art. 4

#

Comma 1

Funzioni legislative

Comma 2

Il legislatore regionale e' autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.


Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potesta' legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.


Art. 5

#

Comma 1

Risorse finanziarie

Comma 2

Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, e' riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999.