DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1748/1947 - Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero.

Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero.

Numero 1748 Anno 1947 GU 10.03.1948 Codice 047U1748

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-31;1748

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il termine del 31 dicembre 1947, stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, per l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista, dalle norme di legge vigenti in materia nel caso di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere di cui al primo comma dell'art. 3 del detto decreto, e' prorogato al 20 aprile 1948.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.