Il termine del 31 dicembre 1947, stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, per l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista, dalle norme di legge vigenti in materia nel caso di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere di cui al primo comma dell'art. 3 del detto decreto, e' prorogato al 20 aprile 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.