(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Comma 2
Capo II - Trattamenti per scopi storici
Art. 7
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 8
#Comma 1
Consultabilita' di documenti
Comma 2
Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'", e' inserito, in ultimo, il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Art. 9
#Comma 1
((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Comma 2
Capo III - Trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica
Art. 10
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni sul Sistema statistico nazionale
Comma 2
Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis
Trattamenti di dati personali
1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalita' di trattamento. Il programma e' adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.".
Art. 12
#Comma 1
Modifiche a disposizioni vigenti
Comma 2
Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' sostituito dal seguente:
"2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.".
Nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili".
Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
"2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.".
Nel comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "presenti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".
Nell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "e sull'osservanza delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "e contribuisce alla corretta applicazione delle norme" e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: ", segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda".
Nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.".
Comma 3
Capo IV - Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie
Art. 13
#Comma 1
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Art. 14
#Comma 1
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Art. 15
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 16
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 17
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
Art. 18
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))