Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
Successivamente all'emanazione delle predette norme la regione autonoma della Valle d'Aosta esercitera' le relative funzioni amministrative.
La regione esercitera' le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.