DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. (16G00037)

Numero 29 Anno 2016 GU 07.03.2016 Codice 16G00037

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni e principi generali

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Le autorita' competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Obbligo di contattare l'autorita' competente
di altro Stato membro


L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.


Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.


Art. 5

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Comma 1

Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita' di altro Stato membro


Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo.
Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la richiesta e' trattata con urgenza.


Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta.


Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' contattante.


Art. 6

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Comma 1

Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorita' di altro Stato membro


Art. 7

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Comma 1

Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorita' di altro Stato membro


L'autorita' italiana contattata puo' fornire ulteriori informazioni.


Art. 8

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Comma 1

Obbligo di consultazioni dirette

Comma 2

Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e' autorita' competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro.


Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne da' notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni.


Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, puo' disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.


Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorita' competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo.
Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.


Art. 9

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Comma 1

Cooperazione con Eurojust

Comma 2

In ogni momento le autorita' competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.


Comma 3

Capo II - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

Art. 10

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Comma 1

Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

Comma 2

Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.


La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.


Art. 11

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Comma 1

Effetti della concentrazione dei procedimenti

Comma 2

Quando e' raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana.


Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilita'.


Il procuratore generale presso la Corte di appello da' in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.


Art. 12

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.