DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 169/1948 - Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-1947.

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-1947.

Numero 169 Anno 1948 GU 29.03.1948 Codice 048U0169

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;169

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonche' a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.
Il Ministero del tesoro puo' eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.


Art. 2

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Comma 1

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza tra le spese sostenute lino a franco vagone porto italiano, o a franco vagone stazione di confine, per le merci importate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto - in dette spese compresi gli oneri generali ed il compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari da determinarsi eventualmente anche in via forfetaria per ogni campagna - ed il ricavo ottenuto in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione delle merci stesse, dedotta la quota destinata a far fronte alle spese di distribuzione nel territorio nazionale.


Art. 3

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Comma 1

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente vengono effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - sulla base dei rendiconti di gestione da compilare per ogni singolo piroscafo o tradotta e da presentare dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari con le modalita' che saranno stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'alimentazione - di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.


Art. 4

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Comma 1

In attesa della liquidazione dell'onere di cui all'art. 3, allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato derivante dagli interessi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle banche finanziatrici.


Art. 5

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Comma 1

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti nella misura massima del 90% sulle perdite (differenza fra il costo aumentato delle spese e i realizzi) a carico dello Stato, in base a sommari conti provvisori da presentarsi dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per ogni singolo piroscafo e per ogni singola partita arrivata via terra.


Art. 6

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Comma 1

Gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, la quale, riscossa la somma, dovra' provvedere immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate in conformita' delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'alimentazione.


Art. 7

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedera' con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.