DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)

Numero 235 Anno 2010 GU 10.01.2011 Codice 011G0002

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:12:06

Art. 4

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.».


Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».


Art. 6

#

Comma 1

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 7

#

Comma 1

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 10

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.».


Art. 11

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».


Art. 15

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».


Art. 16

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».


Art. 17

#

Comma 1

Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e' sostituita dalla seguente: «trasferimenti».


L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».


Art. 18

#

Comma 1

Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 19

#

Comma 1

Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».


Art. 20

#

Comma 1

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».


Art. 21

#

Comma 1

Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.».


Art. 22

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita' legale.
4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».


Art. 23

#

Comma 1

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 25

#

Comma 1

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».


Art. 26

#

Comma 1

Modifiche al capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».


All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».


Art. 27

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».


Art. 30

#

Comma 1

Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«44-bis (Conservatori accreditati). - 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».


Art. 31

#

Comma 1

Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 33

#

Comma 1

Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198

Comma 2

L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».


Art. 34

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».


Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».


Art. 42

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 44

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1.
Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».


Art. 45

#

Comma 1

Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».


Art. 48

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 53

#

Comma 1

Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 54

#

Comma 1

Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

All'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».


Art. 57

#

Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 4 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, salvo quanto gia' disposto in materia di firma digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto di cui all'articolo 22, comma 3-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 16, sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto di cui all'articolo 28, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 19 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 37 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono predisposte entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 52, sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.


Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «DigitPA».


DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facolta' di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.