Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'art. 524 del Codice di procedura penale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall'articolo 136, comma secondo, del Codice di procedura penale.
Il predetto termine decorre anche contro colui che e' stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna.
Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso puo' essere presentata, salvo quanto e disposto nell'art. 193 del Codice di procedura penale, dai difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi al Tribunale militare straordinario, anche se non munito di alcun mandato.
Il difensore predetto e' anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
Art. 3
#Comma 1
Il cancelliere della Corte di cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli e' data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che puo' esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli gia' presentati.
Art. 4
#Comma 1
Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'art. 534 del Codice di procedura penale.
Art. 6
#Comma 1
Il ricorso puo' essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia gia' dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto.
Per i ricorsi gia' proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale.
Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.
Art. 7
#Comma 1
Per quanto non e' preveduto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale.