I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, nonche' il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioe' fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessita' di sostituzione, le nuove nomine saranno di apposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951,
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.
Art. 3
#Comma 1
Ferme restando le altre disposizioni dei decreti luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1502 e 6 gennaio 1918, n. 125, gli onorari spettanti agli arbitri e i compensi ai segretari sono liquidati, complessivamente per ogni giudizio, in una somma variabile da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 4000, per quanto riguarda i Collegi di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila, e da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 6000 per quanto riguarda il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma.
Art. 4
#Comma 1
Le norme di cui al precedente art. 3, si applicano anche ai Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma.