All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.".
La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.