DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali.

Numero 431 Anno 1989 GU 16.01.1990 Codice 090G0003

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.


Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.


La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.


Art. 4

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Comma 1

Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilita' del progetto o dell'intervento con il programma regionale di sviluppo.


A fronte dei finanziamenti riconosciuti necessari, la regione puo' concedere le occorrenti garanzie, nonche' contributi per il loro totale o parziale ammortamento.


La regione puo' assumere a carico del proprio bilancio tutti o parte degli oneri finanziari connessi all'esecuzione e gestione di piani o progetti di impianto, ovvero di opere pubbliche di interesse o utilita' sovracomunale.


Art. 5

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Comma 1

Le funzioni amministrative concernenti agevolazioni di credito, gia' trasferite alla regione a termini dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, comprendono anche quelle relative alle materie previste dai decreti legislativi emanati in forza della delega di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive disposizioni recanti proroghe dei termini finali della delega stessa.


Se alla costituzione dei fondi destinati alla concessione del credito agevolato concorrono in misura prevalente assegnazioni, conferimenti di capitale o anticipazioni finanziarie della regione, la misura dei tassi di interesse a carico dei beneficiari e' determinata con particolare riferimento agli obiettivi dell'intervento regionale ed alle condizioni delle categorie di operatori e di imprese cui l'agevolazione e' indirizzata.


Art. 6

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Comma 1

Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali, nonche' delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.


Il regime di gestione delle disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468.