E' data facolta' al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.