Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
biglietti di importo fino a L. 200........................ L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500................... " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000.................. " 100 biglietti di importo oltre L. 1000........................ " 200
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in una domenica da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
per biglietti di importo fino a L. 100.................... L. 10 per biglietti di importo da L. 101 a L. 200............... " 20 per biglietti di importo superiore a L. 200............... " 40 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani).
sovraprezzo fisso di L. 5.
Art. 3
#Comma 1
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 del presente decreto, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.