DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 92/1948 - Incarico al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) di assicurare il coordinamento dei piani economico-finanziari connessi ai programmi di cooperazione internazionale.

Incarico al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) di assicurare il coordinamento dei piani economico-finanziari connessi ai programmi di cooperazione internazionale.

Numero 92 Anno 1948 GU 04.03.1948 Codice 048U0092

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;92

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Delegato italiano, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, cura, per conto del Governo, le trattative internazionali concernenti il programma di cooperazione economica europea in rapporto agli aiuti americani e costituisce, per quanto riguarda l'applicazione del programma stesso, l'organo di collegamento fra, le Amministrazioni statali competenti per la esecuzione di tale programma, e le rappresentanze degli Stati esteri o di organizzazioni internazionali che potranno essere istituite per la cooperazione predetta.


Art. 2

#

Comma 1

In conformita' delle direttive economico-finanziarieconcernenti il programma di cooperazione previsto nell'art. 1, stabilite dal Consiglio dei Ministri, lo studio e la predisposizione dei piani di attuazione spettano a un sottocomitato istituito in seno al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e composto:
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
del Ministro senza portafoglio designato ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
del Ministro per gli affari esteri;
del Ministro per il bilancio;
del Ministro per il tesoro;
del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
del Ministro per l'industria ed il commercio;
del Ministro per il commercio con l'estero;
del Delegato italiano per la Cooperazione internazionale.
Alle riunioni del Sottocomitato sono invitati a partecipare altri Ministri quando si discutano materie di competenza dei rispettivi Dicasteri.
Il Presidente puo' delegare la presidenza del Sottocomitato al Ministro per il bilancio.


Art. 3

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.