DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria. (11G0049)

Numero 274 Anno 2010 GU 02.03.2011 Codice 011G0049

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;274

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito operativo

Comma 2

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.


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Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.


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Art. 2

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Comma 1

Trasferimento delle funzioni sanitarie

Comma 2

Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' quelle riferite ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.


La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonche' i servizi minorili.


La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato sub A) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonche' dei minori sottoposti a provvedimento penale.


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Sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali.


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Art. 3

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Comma 1

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Comma 2

Il personale dipendente di ruolo, indicato nell'allegata tabella B), parte integrante del presente decreto, in servizio alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, e' trasferito dalla medesima data alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.


Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella A), viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione sulla base della medesima tabella A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennita' professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, e' determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennita' penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi ai CCNL di riferimento vigenti, decurtato del valore della predetta indennita' professionale specifica; ove l'importo cosi' determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalita' giuridiche, previdenziali ed economiche.


I rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario indicato nell'allegata tabella B), (( . . . )) ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia alle Aziende per i servizi sanitari della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza.


Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, e' consentita la facolta' di optare tra le Aziende sanitarie locali in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.


In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.


Sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera, i rapporti convenzionali con il personale individuato nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti) operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere, in essere alla data del 30 giugno 2009 ed ancora esistenti alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.


I rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 6, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore ai sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva la scadenza naturale se successiva.


L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo e' annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. Il numero delle unita' da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto e' indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo di cui ai commi 1 e 3, nell'allegata tabella B) e, per il personale operante nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, nella tabella relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia allegata al decreto del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia 10 aprile 2002.


Le Aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle Aziende per i servizi sanitari della Regione.


Con apposite convenzioni da stipularsi, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformita' allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 ottobre 2009, e' individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.


Art. 4

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Comma 1

Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

Comma 2

Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2, di proprieta' del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.


La Regione puo' avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione.


I beni trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della normativa regionale di attuazione del medesimo.


I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009.


Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi' disciplinate la facolta' e le modalita' di subentro delle Aziende per i servizi sanitari nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.


Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle Aziende per i servizi sanitari per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.


Art. 5

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Comma 1

Rapporti di collaborazione

Comma 2

Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 20 novembre 2008 ed in conformita' all'ordinamento statutario della Regione.


Art. 6

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 7

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Comma 1

Decorrenza dell'efficacia

Comma 2

Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto.


A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.


A decorrere dalla data di decorrenza dell'efficacia di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.


((3-bis. Al finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 2, comma 3-bis, si provvede ai sensi del comma 1.))