DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00031)

Numero 11 Anno 2018 GU 19.02.2018 Codice 18G00031

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni

Comma 2

All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.».


All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla disciplina dei casi di appello

Art. 3

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Comma 1

Appello del pubblico ministero

Comma 2

Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e' inserito il seguente:
«Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».


All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.».


Art. 5

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Comma 1

Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione

Art. 6

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Comma 1

Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato

Art. 7

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Comma 1

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione

Comma 2

Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia' contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».


Art. 8

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Comma 1

Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

Comma 2

Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace

Art. 10

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.