DECRETO LEGISLATIVO

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096)

Numero 75 Anno 2010 GU 26.05.2010 Codice 010G0096

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:12:08

Art. 3

#

Comma 1

Limiti di tolleranza

Comma 2

I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.


I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.


Il fabbricante non puo' trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.


Le modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.


Art. 4

#

Comma 1

Immissione sul mercato

Comma 2

I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.


I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.


Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.


Art. 5

#

Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.


Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.


Art. 6

#

Comma 1

Norme per il controllo delle caratteristiche

Comma 2

I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.


L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.


Art. 7

#

Comma 1

Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

Comma 2

Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.


Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.


Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9.


Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.


Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.


I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.


Art. 8

#

Comma 1

Tracciabilita'

Comma 2

Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.


L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


Art. 9

#

Comma 1

Commissione

Comma 2

I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.


La Commissione, nello svolgimento delle attivita' di competenza, puo' avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessita' di strutture esterne.


Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente espletare le funzioni di competenza, se e' stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa.


Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.


Art. 10

#

Comma 1

Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

Comma 2

All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.


La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.


Art. 11

#

Comma 1

Misure di controllo

Comma 2

L'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.


Art. 12

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.


Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).


Art. 13

#

Comma 1

Autorita' competente ad irrogare le sanzioni

Comma 2

L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.


Art. 14

#

Comma 1

Tariffe

Comma 2

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.


Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.


Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10.


Art. 15

#

Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.


Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.


Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


Art. 16

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.


Art. 17

#

Comma 1

Abrogazioni