Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403, si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.