L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalita' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato
Comma 2