DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di produzione di energia elettrica.

Numero 379 Anno 2003 GU 19.01.2004 Codice 004G0018

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-19;379

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:28

Art. 1

#

Comma 1

Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

Comma 2

Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.


Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalita' previamente determinate e rese note.


Art. 2

#

Comma 1

Specificazioni tecniche della misura della remunerazione

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalita' tecniche di calcolo della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).


Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresi', la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.


Art. 3

#

Comma 1

Verifiche

Comma 2

Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilita' di capacita' produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicita'.


Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.


Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.


Art. 4

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravita' delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.


L'entita' delle sanzioni e' proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilita', nel corso dell'anno, della capacita' remunerata, come definita al comma 4.


Nei casi di maggiore gravita' e di reiterazione delle violazioni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.


Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilita' della potenza remunerata.


Art. 5

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilita' della capacita' produttiva e' disciplinata dal presente articolo.


Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.


Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unita' di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, ((ma non)) quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacita' impegnata in detti contratti.


Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita', tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonche' i criteri per il calcolo della disponibilita' delle unita' di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.


Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonche' le modalita' per la comunicazione preventiva della disponibilita' delle unita' di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.


Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.


Art. 6

#

Comma 1

Soggetti beneficiari della remunerazione

Comma 2

La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti che dispongono della capacita', produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprieta' sulle unita' di produzione.