Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.
Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, dopo le parole: "con propria legge" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1".
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attivita' di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.".
L'articolo 2, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e gli articoli 9, 21, comma 4, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.