DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. (19G0

Numero 83 Anno 2019 GU 13.08.2019 Codice 19G00093

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-25;83

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato «regolamento».


Art. 2

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Comma 1

Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757

Comma 2

L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.


Art. 3

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Comma 1

Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757

Comma 2

L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.


Art. 4

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Comma 1

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

Comma 2

Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorita' nazionale competente.


Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attivita' di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato di cui al comma 2.


I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.