Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, di seguito denominato «regolamento».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014
Comma 2
Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza o trasferisce a utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.
Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.
Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) e b) del medesimo articolo 4, paragrafo 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.
Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.
Art. 3
#Comma 1
Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
Comma 2
Le attivita' di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'universita' e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di autorita' nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini del coordinamento e dell'uniformita' applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento.
Relativamente alle attivita' di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni.
Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entita' del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.
Art. 4
#Comma 1
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Comma 2
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati al pertinente capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'universita' e della ricerca, della salute, e delle politiche agricole, alimentari e forestali, avendo riguardo al Ministero che ha irrogato la sanzione, per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio della conformita' degli utilizzatori, nonche' dei controlli per la verifica del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.