E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per provvedere a spese a pagamento non differito per opere di miglioramento agrario, con special riguardo alla irrigazione.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 545, che autorizza la spesa di L. 5.000.000 per la concessione di contributi nella spesa di costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione di prodotti ortofrutticoli, e' abrogato.
Art. 4
#Comma 1
E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948 allegato al presente stato di previsione, a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.
Art. 5
#Comma 1
E' confermata per l'esercizio 1947-48 la validita' della autorizzazione al Ministro per le finanze e tesoro concessa con l'art. 12 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 e con l'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 24 ottobre 1946, n. 467, di provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione dei predetti provvedimenti.