Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay il 26 febbraio 1947:
a) Trattato di commercio;
b) Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamento;
d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati;
e) Protocollo di firma;
f) Scambio di Note;
ed allo scambio di Note effettuato a, Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera d) dell'articolo precedente e' designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avra', come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei cambi.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 8,
5; 5 del Trattato a degli Accordi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 1 del presente decreto.