((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1949, N. 493))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e' sostituito il seguente:
"Ai prestiti quinquennali che saranno concessi, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi dal detto Fondo sulle proprie disponibilita'".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.