DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 79/1948 - Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

Numero 79 Anno 1948 GU 01.03.1948 Codice 048U0079

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;79

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, gia' ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattivita' dell'opificio e documentandone la causa.