All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti."».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, prima della lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti).
- 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa."».
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
"67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67.
L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.