Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, e' corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa e' determinata in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste al primo periodo e' disposto l'aggiornamento della tariffa unica. Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata e' consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico o on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica e' determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata e' determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'aggiornamento della tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile.
Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalita' di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.