Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
f) sul lotto pubblico;
g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
h) sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari;
per i quali e' comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fuori dei casi previsti dall'art. 1, il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a concedere il condono delle pene restrittive della liberta' personale non superiori ad un anno, comminante per le infrazioni previste nelle leggi fiscali e delle pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 5000, comminate per infrazioni previste nelle stesse leggi.
Le pene restrittive della liberta' personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, saranno rispettivamente ridotte di un anno o di L. 5000.
Art. 3
#Comma 1
L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:
1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;
2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;
3) trattandosi di morosita' del pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalita' previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni o non adempiano alle prescritte operazioni o formalita' entro il 31 maggio 1948.
Art. 4
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.
In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del presente decreto, hanno riportato una o piu' condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.
Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, ne' dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, ne' delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione,
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.