DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della sa

Numero 24 Anno 2021 GU 05.03.2021 Codice 21G00027

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;24

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformita' alla normativa dell'Unione europea.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione e' affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.


Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.


Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione dei controlli

Comma 2

Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.


I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.


Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.


Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonche' la tracciabilita' di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.


Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.


Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilita' della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.


Se i controlli documentali, i controlli di identita', i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.


Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625.


Per consentire la tracciabilita' dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.


Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilita' delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attivita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali.


Art. 3

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Comma 1

Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Comma 2

Sono esentati dalle modalita' di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.


Le merci di cui all'articolo 48, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalita' di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali e' stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.


Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.


Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attivita' di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.


Art. 4

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Comma 1

Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture

Comma 2

La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformita' agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.


E' fatto obbligo agli enti gestori e alle societa' concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.


Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e localita' di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.


Art. 5

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.


Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.


Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.


Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.


La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.


Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.


Art. 6

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalita' tecniche per l'organizzazione delle attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri.