Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suoi decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.
La somministrazione di detto aumento avra' luogo gradualmente entro il 30 giugno 1948.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.