Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermita' che ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876, danno diritto alla speciale indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetti dal 1 ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermita' indicate nell'art. 2 del predetto decreto n. 876 e nell'art. 1 del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876, hanno effetto dal 1 marzo
Fino a tale data l'Opera, nazionale per gli invalidi di guerra provvedera' al pagamento dell'indennita' prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, modificato dal citato decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e dall'art. 1 del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Per ottenere la corresponsione dell'indennita' speciale di accompagnamento dal 1 marzo 1948, gli aventi diritto devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suo decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.