DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 34/1948 - Ricostituzione dei comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso (Pavia).

Ricostituzione dei comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso (Pavia).

Numero 34 Anno 1948 GU 10.02.1948 Codice 048U0034

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;34

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso riuniti in unico comune denominato Campospinoso Albaredo, con regio decreto 21 settembre 1928, n. 2279, sono ricostituiti con la circoscrizione presistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.


Art. 2

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Comma 1

Gli organici dei ricostituiti comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Campospinoso Albaredo, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.