I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40.
Per il comune di Roma tale rivalutazione sara' effettuata sulla base delle spese iscritte nel bilancio preventivo 1936 del soppresso Governatorato di Roma, ivi comprese le spese per il personale da determinarsi in basi agli organici allora vigenti.
I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Limitatamente all'anno 1948, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi, a bimestri anticipati, l'importo complessivo dei canoni e contributi di cui al precedente art. 1 ed i comuni provvederanno al rimborso a favore dell'Erario di una quota pari ad un quarto dei canoni e contributi stabiliti a loro carico, mediante versamento delle relative somme nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.