DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 37/2021 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. (21G00042)

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. (21G00042)

Numero 37 Anno 2021 GU 18.03.2021 Codice 21G00042

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;37

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.


Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.


Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.


Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 3

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Comma 1

Agente sportivo

Comma 2

L'agente sportivo e' il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonche' dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.


Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Societa' e delle Associazioni Sportive.


Art. 4

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Comma 1

Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

Comma 2

Presso il CONI e' istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.


Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'.


Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed e' personale e incedibile.


Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.


I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attivita' di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.


Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.


Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.


Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.


L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati e' compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.


Art. 5

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Comma 1

Contratto di mandato sportivo

Comma 2

Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.


Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti. ((In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.))


Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.


Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.


E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi.


Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.


Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.


Art. 6

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Comma 1

Incompatibilita' e conflitto d'interessi


La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita' sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.


E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.


E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.


E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita' economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validita'.


E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.


Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.


Art. 7

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Comma 1

Obblighi nell'esercizio dell'attivita'


L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.


L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Compenso

Comma 2

Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.


Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di pagamento tracciabile.


Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.


Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo istituto.


Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruita'.


Art. 9

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Comma 1

Societa' di agenti sportivi


La possibilita' di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa' medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.


All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.


I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di agenti sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.


Art. 10

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Comma 1

Tutela dei minori

Comma 2

Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.


Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.


((


Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport.


))


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.


Art. 11

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Comma 1

Regime disciplinare e sanzioni

Comma 2

Ferme restando le fattispecie di responsabilita', civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro sanzionatorio.


Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Fonte di normazione secondaria

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.


Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresi' modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di responsabilita', anche disciplinare, per l'agente sportivo.


Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.


E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Art. 15-bis

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Comma 1

(Disposizione finale)

Comma 2

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2023)).