DECRETO LEGISLATIVO

Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00017)

Numero 6 Anno 2015 GU 05.02.2015 Codice 15G00017

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-01-30;6

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Gli iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dai Consigli dell'ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l'iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall'articolo 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.».


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.