DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (19G00126)

Numero 114 Anno 2019 GU 16.10.2019 Codice 19G00126

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:46

Preambolo

Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'


Art. 2

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio

Comma 2

All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».


Art. 4

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello

Comma 2

All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».


Art. 6

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero

Comma 2

All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.».


Art. 8

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale

Comma 2

All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: «quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.


Art. 10

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione

Comma 2

All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.


Art. 12

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta

Comma 2

All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».


Art. 13

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio

Comma 2

All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».


Art. 14

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti

Comma 2

All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».


Art. 15

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Comma 2

All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti: «la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale e' sottoscritto».


Art. 16

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile - Contenuto del processo verbale

Comma 2

All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da chi presiede l'udienza e dal segretario».


Art. 18

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullita'


All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».


Art. 19

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale

Comma 2

All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «prima della pendenza del giudizio, la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione».


Art. 21

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile - Apertura del procedimento istruttorio; introduzione dell'articolo 54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

Comma 2

All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».


Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale e' competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.
3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».


Art. 22

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie

Comma 2

All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', per specifiche esigenze» e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».


Art. 23

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile - Richieste di documenti e informazioni

Art. 24

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile - esibizione di documenti

Comma 2

All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti».


Art. 26

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale

Comma 2

All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».


Art. 27

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile - Procedimenti d'istruzione preventiva

Comma 2

All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».


Art. 28

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile - Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero


All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».


Art. 30

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga

Comma 2

All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».


Art. 35

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo prima della causa

Comma 2

All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».


Art. 36

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione

Comma 2

All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».


Art. 39

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro

Comma 2

All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».


Art. 40

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 79 del codice della giustizia contabile - Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

Comma 2

All'articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all'articolo 684 e' soppresso.


Art. 41

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile - Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

Comma 2

All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».


Art. 42

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile - Ritenuta cautelare

Comma 2

All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».


Art. 43

#

Comma 1

Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile

Comma 2

La rubrica del Capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».


Art. 45

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio

Comma 2

All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita la seguente:
«qualificato».


Art. 47

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica

Comma 2

All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».


Art. 48

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Comma 2

All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.


Art. 51

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

Comma 2

All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».


Art. 53

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione

Comma 2

All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».


Art. 57

#

Comma 1

Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile

Comma 2

La rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».


Art. 60

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione

Comma 2

All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».


Art. 62

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza

Comma 2

All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».


Art. 64

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione

Comma 2

All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile».


Art. 65

#

Comma 1

Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile

Comma 2

La rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali e fase istruttoria».


Art. 66

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente

Comma 2

All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.


Art. 70

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile - Difesa delle pubbliche amministrazioni

Art. 71

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

Comma 2

Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). - 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.
4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.».


Art. 72

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari

Comma 2

All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».


Art. 75

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza

Comma 2

All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».


Art. 76

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza

Comma 2

All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».


Art. 77

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica

Comma 2

All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».


Art. 78

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda

Comma 2

All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».


Art. 82

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile - Deposito dell'atto di impugnazione

Comma 2

All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e' inserita la seguente:
«notificato».


Art. 84

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello

Comma 2

All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».


Art. 85

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilita' dell'appello


All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, benche' si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.


Art. 86

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice

Comma 2

All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».


Art. 88

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione

Comma 2

All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».


Art. 91

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato


Art. 92

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile - Giudice dell'ottemperanza

Comma 2

All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico».


Comma 3

Capo II - Modifiche alle norme di attuazione del codice della giustizia contabile di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 94

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile - Registri di segreteria

Comma 2

All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,».


Art. 95

#

Comma 1

Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile

Comma 2

Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). - 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalita' e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.».


Comma 3

Capo III - Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 97

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni

Comma 3

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 99

#

Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.