Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso a Roma il 12 novembre 1947 tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire, supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed la effetto dal 12 novembre 1947.