A decorrere dal 1 giugno 1947, le misure delle retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, vista dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione o con gli aumenti dell'indennita' di carovita, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dell'art. 1 e vanno aumentati del 30%.
Ai personale che al 1 giugno 1947 consegna un miglioramento economico complessivo per retribuzioni e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, e' attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di L. 2500. L'assegno stesso e' riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nella retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto, considerata rispetto alla qualifica, rivestita al 31 maggio 1947.
Salvo quanto disposto dal primo comma, gli assegni personali, ivi previsti, restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal 1 giugno 1947.