L'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) provvedera' alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro o mediante gestione diretta a mezzo di apposito gestore che sara' nominato dal Ministro per le finanze e che assumera' le responsabilita' e le incompatibilita' dei funzionari dello Stato, o mediante concessione ad una societa' commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente.
La durata della concessione alla societa' commerciale, le modalita' varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della societa' e il direttore generale della societa' medesima dovranno risultare da apposita convenzione che sara' approvata con legge"
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto avra' effetto dal 1 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.