DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato

Numero 14 Anno 2025 GU 21.02.2025 Codice 25G00026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-02-19;14

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:29:37

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Comma 2

Al libro quarto, titolo IX, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il capo III, e' inserito il seguente:
«Capo III-bis - Particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale.
Art. 1482-ter (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' operative o missioni). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attivita' operative e alle missioni, intese come tutte quelle attivita' connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:
a) difesa dell'integrita' del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranita' nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;
b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attivita' di stabilizzazione e ricostruzione, nonche' a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;
c) interventi nelle attivita' di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;
d) attivita' delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorita' di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilita' e della tutela ambientale, nonche' le attivita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;
e) attivita' delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonche' le attivita' denotate da particolare complessita' e articolate su piu' giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.
2. Il personale impiegato nelle attivita' di cui al comma 1:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non puo' fruire dei permessi sindacali;
2) non puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, ne' quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
b) non puo' esercitare il diritto di assemblea.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attivita' di cui al comma 1;
b) non inquadrato in unita' organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, e' impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.
4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere, puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, puo' fruire di permessi sindacali ed esercitare la facolta' di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
b) puo' esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attivita' da svolgere.
Art. 1482-quater (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' addestrative o esercitative). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attivita' addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacita' per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-ter, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Il personale militare impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, nell'ambito dell'unita' di appartenenza o di unita' di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
1) non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
2) non puo' fruire dei permessi sindacali;
3) non puo' esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
b) non puo' esercitare il diritto di assemblea.
3. Durante la fase propedeutica alle attivita' di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attivita', comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attivita' addestrative o esercitative, il personale militare:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non puo' essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attivita', puo':
1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
2) fruire di permessi sindacali;
3) esercitare la facolta', prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.
4. Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' addestrative o esercitative previste e programmate.
Art. 1482-quinquies (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' formativa). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attivita' formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacita' o delle professionalita', ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.
2. La frequenza dei corsi di formazione non puo' essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attivita' sindacale.
3. Il personale che frequenta corsi:
a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:
1) puo', compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali;
2) non puo' fruire di permessi sindacali ne' essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
b) successivi alla formazione di base:
1) non puo' essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attivita' formativa, puo' fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.
4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate.».


Art. 2

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.