DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

Numero 131 Anno 2013 GU 20.11.2013 Codice 13G00175

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento».


Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto ed all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.


Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' competente e procedimento
di applicazione delle sanzioni


Le Autorita' competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonche' all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.


Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie violata e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi.


Art. 3

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Comma 1

Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Art. 4

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Comma 1

Violazioni riguardanti le procedure di stordimento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 700 euro.


Art. 5

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Comma 1

Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Art. 6

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Comma 1

Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, alla stessa sanzione di cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 7

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Comma 1

Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Art. 8

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Comma 1

Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. L'autorita' competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformita' della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuto adeguamento.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Art. 9

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Comma 1

Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Art. 10

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Comma 1

Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure di controllo di cui all'articolo 16 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.


Art. 11

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Comma 1

Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.


Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento.


Art. 12

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Comma 1

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

Comma 2

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo 8, comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013.


Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione e' stabilita dal 9 dicembre 2019.