E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello Stato di previsione annesso al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa complessiva di L. 1.100.000.000, di cui L. 1 miliardo, per reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e L. 100.000.000 per assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.