DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 948/1948 - Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

Regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

Numero 948 Anno 1948 GU 23.07.1948 Codice 048U0948

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;948

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Ministero delle finanze e' autorizzato a non avvalersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'art. XIV della Convenzione 30 giugno 1936, e dagli articoli V e IV degli atti addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) ed a farsi rimborsare dall'Azienda medesima le somme versate ((e da versare)) a titolo di ammortamento del capitale investito negli impianti di Bari, di Livorno e di Novara.
Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini monetari, resta determinato in 7230 milioni di lire.
In aggiunta alla somma di cui sopra l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) e' tenuta a corrispondere il valore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli stabilimenti di Bari, Livorno Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di stipula della convenzione, nonche' il valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportati e ricuperati o che saranno ricuperati.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a determinare le modalita' e le garanzie di pagamento delle somme come sopra dovute e ad approvare con propri decreti le relative convenzioni.


Art. 2

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.