Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Comma 2
Comma 3
Capo II - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.